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IL CONDOMINIO
il nuovo
patrimonio
condominiale

Sono oggetto di proprietà comune delle singole unità immobiliari dell’edificio:

• Tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune

• Le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune

• Le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune

le destinazioni
d'uso delle cose
condominiali

Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.

le parti comuni
vengono suddivise
in tre sottocategorie

• Le parti comuni solitamente qualificate come necessarie

• Le parti strumentali all’utilizzo del condominio, o beni comuni di pertinenza 

• Le opere e gli impianti accessori

godimento delle
parti comuni
Art. 1117- quaterc.c. 

L’articolo, ha lo scopo di tutelare l’uso che il singolo condominopuò fare delle parti comuni dando la possibilità non solo all’amministratore, ma anche al singolo  condominodi intervenire allorquando detto uso vada ad incidere in modo negativo e sostanziale sulla destinazione delle parti comuni stesse. 

i beni comuni

• Il suolo su cui sorge l’edificio;

​

• Le fondazioni,

​

• I muri maestri;

​

• I tetti e i lastrici solari;

​

• Le scale;

​

• I portoni di ingresso;

​

• I vestiboli;

​

• Gli anditi;

​

• I portici;

​

• I cortili;

​

• I pilastri e le travi portanti; 

​

• Le facciate;

​

• Le aree destinate a parcheggio;

​

• I locali per i servizi in comune

​

• Le opere;

​

• Le installazioni;

​

•I manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune

L'AMMINISTRATORE
Requisiti  di legge dell’Amministratore
di condominio

• Avere il godimento dei diritti civili.

​

• Non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

​

• Che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

Attribuzioni
dell’Amministratore

• Eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale

​

• Disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi

​

• Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti

​

• Compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio

​

• Eseguire gli adempimenti fiscali

​

• Tenuta del registro di anagrafe condominiale.

 

• Tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca 

dell’amministratore e del registro di contabilità

​

• Conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione

​

• Fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

​

• Redigere il rendiconto condominiale di fine esercizio e convocare l’assemblea 

per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

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